Ordinanza n. 323 del 1991

 

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ORDINANZA N. 323

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Ettore GALLO                                                   Presidente

Dott. Aldo CORASANITI                                         Giudice

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                       “

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “    

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 22 aprile 1982, n. 168 ( Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa), promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1990 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Savona sul ricorso proposto da Monti Mario ed altra contro l'Ufficio del registro di Albenga, iscritta al n. 212 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 22 maggio 1991 il giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 maggio 1990 (pervenuta il 20 marzo 1991) la Commissione tributaria di secondo grado di Savona, sul ricorso proposto da Monti Mario ed altra contro l'Ufficio del Registro di Albenga, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 22 aprile 1982, n. 168 (Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa), "nella parte in cui non prevede una disciplina agevolata differenziata e graduata per il reimpiego parziale del corrispettivo conseguito e cioè non prevede, in luogo della decadenza totale dell'agevolazione, l'applicazione di una quota di imposta proporzionale alla quota di corrispettivo non reimpiegata", in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta inammissibilità o infondatezza della questione;

Considerato che la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata in quanto già ritenuta tale con ordinanze n. 176 del 1990, n. 245 del 1989 e n. 341 del 1987, nelle quali si è osservato che le situazioni poste a confronto, di chi destini "interamente" il corrispettivo dell'alienazione di immobile (avente determinate caratteristiche) all'acquisto di altro immobile adibito a propria abitazione, con il conseguente beneficio, per ciò stesso, dell'esenzione dall'I.N.V.I.M., e chi invece reimpieghi solo "parzialmente" tale corrispettivo nel suddetto acquisto, sono palesemente differenti in relazione alla ratio della norma, che è sostanzialmente quella di introdurre incentivi per lo sviluppo dell'edilizia abitativa;

che, infatti, il beneficio tributario in parola perderebbe di concreto significato ove l'esenzione fosse estesa all'ipotesi del reimpiego "parziale", il quale invero sarebbe comprensivo anche dell'ipotesi di un reimpiego assolutamente "minimo", come tale del tutto incompatibile con le finalità e la funzione stessa della disposizione impugnata, che sono appunto quelle di promuovere il pieno utilizzo del denaro nell'acquisto di immobili destinati a propria abitazione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 22 aprile 1982, n. 168 (Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dalla Commissione tributaria di secondo grado di Savona con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.

 

Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.